Anche se minimo (2 km/h), il superamento del limite di velocità integra una contravvenzione

Anche se minimo (2 km/h), il superamento del limite di velocità integra una contravvenzione
05 Luglio 2019: Anche se minimo (2 km/h), il superamento del limite di velocità integra una contravvenzione 05 Luglio 2019

Anche lo sforamento del limite di velocità imposto nel tratto stradale per pochi km/h rappresenta un’infrazione idonea a determinare una sanzione a carico dell’automobilista.

Questo è quanto stabilito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 6018 del 28 febbraio 2019.

Il caso rimesso al suo giudizio verteva sulla contestazione di una sanzione amministrativa irrogata ad un automobilista che procedeva alla velocità registrata di 57 km/h su un tratto stradale con limite di 50 km/h.

La violazione dell’art. 142, comma 7, del codice della strada, applicato l’abbattimento di 5 km/h in applicazione dell’art. 345 D.P.R. n. 495/1992, ammontava a soli 2 km/h.

Il Giudice di pace di Guardiagrele ed il Tribunale di Chieti, quest’ultimo in veste di giudice dell’appello, si erano mostrati concordi nell’annullare il verbale di contestazione emesso dalla Polizia Municipale di Casacanditella, che aveva rilevato l’infrazione, per insussistenza dell’elemento soggettivo.

La Suprema Corte, però ha cassato la sentenza d’appello, con rinvio al Tribunale di Chieti.

Per i giudici di legittimità, infatti, il fatto che la conducente “sia transitata dinnanzi alla postazione di controllo [adeguatamente segnalata] nella convinzione di non superare il limite segnalato” non era di per sé sufficiente a provare la sua buona fede e, dunque, a superare la presunzione di colpa applicabile alla fattispecie.

L’esimente della buona fede, che rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, si configura solo in presenza di “elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e [ove] risulti altresì che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge”.

Ritenendo, dunque, carente la motivazione della sentenza impugnata in ordine a queste ultime circostanze, la Corte l’ha cassata con rinvio.

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